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Sez. L, Sentenza n. 2997 del 08/08/1975 (Rv. 377092 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - APPALTO DI OPERE O SERVIZI DA ESEGUIRE NELL'INTERNO DELLA AZIENDA DELL'APPALTANTE - SOLIDARIETA NEI DEBITI PROPRI DEL DATORE DI LAVORO CON L'ASSUNTORE DELL'APPALTO - SUSSISTENZA - LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI CON PERSONALE IMPIEGATO PRESSO PIU AZIENDE CONTEMPORANEAMENTE - SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - NECESSITA - APPALTI INIZIATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - EFFETTO RETROATTIVO DELL'AUTORIZZAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377092-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - APPALTO DI OPERE O SERVIZI DA ESEGUIRE NELL'INTERNO DELLA AZIENDA DELL'APPALTANTE - SOLIDARIETA NEI DEBITI PROPRI DEL DATORE DI LAVORO CON L'ASSUNTORE DELL'APPALTO - SUSSISTENZA - LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI CON PERSONALE IMPIEGATO PRESSO PIU AZIENDE CONTEMPORANEAMENTE - SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - NECESSITA - APPALTI INIZIATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - EFFETTO RETROATTIVO DELL'AUTORIZZAZIONE.*

La solidarieta nei debiti propri del datore di lavoro, stabilita dall'art 3 della legge n 1369 del 1960 tra imprenditore appaltante di opere o servizi da eseguire nell'interno della sua azienda e assuntore dell'appalto, non opera, ai sensi dell'art 5 lettera G della stessa legge, negli appalti per l'esecuzione di lavori di pulizia conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso piu aziende contemporaneamente, ove per 'contemporaneamentè deve intendersi anche l'uso simultaneo di piu dipendenti in aziende diverse, e non soltanto l'assunzione di servizi presso varie aziende e l'uso del medesimo personale in esse in tempi diversi. E l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, necessaria per tali appalti ai sensi dell'art 5 lettera G citata, vale, nel caso di appalti iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n 1369, con effetto retroattivo fin dal momento dell'inizio del rapporto. (Conf 1799/74, mass n 369990).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)