Sez. L, Sentenza n. 932 del 04/02/1983 (Rv. 425696 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - SOLIDARIETÀ TRA APPALTANTE ED APPALTATORE - ESCLUSIONE NELLE IPOTESI DI FACCHINAGGIO, DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI APPALTATI - CONDIZIONI - CONTEMPORANEO IMPIEGO DEL PERSONALE PRESSO PIÙ AZIENDE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO IN RELAZIONE A CIASCUN APPALTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - SOLIDARIETÀ TRA APPALTANTE ED APPALTATORE - ESCLUSIONE NELLE IPOTESI DI FACCHINAGGIO, DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI APPALTATI - CONDIZIONI - CONTEMPORANEO IMPIEGO DEL PERSONALE PRESSO PIÙ AZIENDE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO IN RELAZIONE A CIASCUN APPALTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 5 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e sulla disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi - nell'escludere la solidarietà tra l'appaltante e l'appaltatore di servizi per il pagamento delle retribuzioni di lavoratori, in casi di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria costituenti oggetto dell'appalto concesso ad un'impresa che impieghi il proprio personale contemporaneamente in più aziende, esige soltanto l'impiego simultaneo di tale personale presso distinte aziende e tale condizione deve ritenersi realizzata ogni qualvolta l'impresa appaltatrice non abbia un solo appalto, ma presti i medesimi servizi nello stesso tempo in favore di più aziende, anche se un gruppo di dipendenti sia utilizzato, in modo stabile, sempre presso una determinata azienda, mentre un altro gruppo o altri gruppi siano impiegati stabilmente presso altra o altre aziende, senza che vi sia necessità di un avvicendamento delle forze lavorative presso i vari appaltanti e senza che, in relazione a ciascun appalto debba essere ripetuta l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, la quale come riconoscimento tecnico di una situazione di fatto costituita dall'anzidetta simultaneità di espletamento di più appalti ed indicativa dell'effettiva autonomia organizzativa dell'impresa appaltante rispetto a quella appaltatrice, una volta concessa relativamente ad una qualsiasi delle appaltate attività, ben può valere come provvedimento riguardante la complessiva attività dell'impresa appaltatrice. (V 2303/77, mass n 386008; (Conf 34/76, mass n 378648; (V 3579/75, mass n 377776; (Conf 2997/75, mass n 377092; (Conf 1799/74, mass n 369990).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)