Sez. 1, Sentenza n. 522 del 27/01/1986 (Rv. 444118 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ - PRONUNCIA ARBITRALE STRANIERA - ESIGUITÀ DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA COMPARIZIONE DINANZI AGLI ARBITRI - RILEVANZA - LIMITI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ - PRONUNCIA ARBITRALE STRANIERA - ESIGUITÀ DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA COMPARIZIONE DINANZI AGLI ARBITRI - RILEVANZA - LIMITI.*
La delibazione della pronuncia arbitrale straniera, nella disciplina di cui alla convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), può trovare ostacolo nell'esiguità del termine assegnato per la comparizione dinanzi agli arbitri solo quando la parte interessata deduca e dimostri che ciò abbia in concreto precluso la tempestiva conoscenza del procedimento arbitrale, ovvero l'Esercizio del diritto di difesa, e la relativa indagine, circa la congruità del termine medesimo ad assicurare tali esigenze, si traduce in un apprezzamento di fatto, affidato alla valutazione discrezionale del giudice della delibazione, ed incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato. (V 563/82, mass n 418286; (V 5378/80, mass n 409257).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)