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Sez. 3, Sentenza n. 1382 del 04/02/1993 (Rv. 480704 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - In genere | Subaffitto o subconcessione di fondo rustico - Azioni esperibili dal locatore o concedente - Azione di risoluzione per inadempimento nei confronti dell'affittuario - Azione dichiarativa della nullità del subaffitto o della subconcessione e di risoluzione nei confronti del solo subaffittuario o subconcessionario - Autonomia delle due azioni - Conseguenza.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480704-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - In genere

In tema di rapporti agrari, a norma della legge 3 maggio 1982 n. 203, nella ipotesi di subaffitto o subconcessione di fondo rustico, il locatore (o concedente) è titolare di due distinte azioni; quella contro l'affittuario, prevista dall'art. 5 secondo comma della legge, riconducibile all'ambito della risoluzione per inadempimento, che non è soggetta a termine di decadenza ma deve essere preceduta dalla contestazione di cui al terzo comma della predetta norma e dalla concessione di un termine di tre mesi per la sanatoria dell'inadempimento; quella indicata dall'art. 21 comma secondo della legge, per la dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione e della risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione del fondo, la quale può essere proposta soltanto nei confronti del subaffittuario (o subconcessionario) ed è soggetta ad un termine di decadenza di quattro mesi che solo il subaffittuario (o subconcessionario) è legittimato ad eccepire perché unico interessato ad impedire la dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, senza della quale egli subentra, "ope legis", nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. Pertanto nel caso in cui sia proposta dal locatore (o concedente) la prima di dette azioni nei confronti dell'affittuario la sentenza che pronunci la risoluzione dell'affitto non è opponibile al subaffittuario, che non ha partecipato al giudizio, né comporta il venir meno del subaffitto, con la conseguenza che, in caso di decadenza del locatore dall'azione proponibile contro il subaffittuario, questi assume la posizione di affittuario.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)