Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 06/12/1966 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104363 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - VIZIO ATTINENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA - IRRILEVANZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - VIZIO ATTINENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA - IRRILEVANZA.*
Pur in Mancanza di specifica impugnazione le nullita dell'ordinanza dichiarativa della contumacia devono essere ugualmente rilevate di ufficio dal giudice investito del gravame contro la sentenza, quando derivino dalla violazione di norme concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, perche, essendo nullita riconducibili alla previsione dell'art 185 cod proc pen, possono rilevarsi in ogni stato e grado del procedimento. (Conf 103620, 104082, anno 1967; 100551, 100785, 101004, anno 1966; (contra 103655, 103961, anno 1967; 100352, 101741, anno 1966; V, senza riferimento al rilievo della nullita ex art 185 n 3 cod proc pen, (per l'esigenza di specifica impugnazione se si contesti l'omessa motivazione della ordinanza, 103170, 103774, 103775, anno 1967; 101004, 102357, 102895, 102968, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)