Sez. 1, Sentenza n. 17644 del 15/10/2012 (Rv. 624642 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennità previste dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Determinazione - Modalità - Percentuale dell'indennità di espropriazione - Normativa speciale - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie relativa alla legge n. 219 del 1981 sugli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1980.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta in base all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, prima ipotesi, non deve essere commisurata al valore venale del fondo, ma va determinata secondo un calcolo percentuale dell'indennità di espropriazione, con l'unico limite che la misura della prima non può superare l'ammontare di quest'ultima; ciò vale anche quando l'indennità di esproprio debba essere determinata osservando una normativa speciale (come quella stabilita dall'art. 80, sesto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che, per la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2392, nel cui ambito resta compresa anche l'indennità di cui al citato art. 46, per il richiamo operato dall'art. 18 del dl.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2392 art. 12, Legge 15/01/1885 num. 2392 art. 13, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 com. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)