diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 51455 del 05/10/2023 Ud. (dep. 28/12/2023) Rv. 285535 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Delega di funzioni - Obbligo di vigilanza del delegante - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285535-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata confermata la condanna per omicidio colposo dell'imputata, legale rappresentante di una società e datrice di lavoro, per aver omesso ogni controllo sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e per non aver curato l'organizzazione dei dipendenti, nonostante avesse provveduto ad elaborare a redigere il documento di valutazione dei rischi e il POS e si fosse dotata di un'articolazione organizzativa funzionale che contemplava la nomina di un responsabile di cantiere e di un caposquadra-preposto, anch'essi ritenuti responsabili, del medesimo delitto).

Legge 09/04/2008 num. 81 art. 16, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)