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Sez. L, Sentenza n. 1552 del 17/02/1994 (Rv. 485357 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere | Pensione di guerra corrisposta al coniuge del richiedente la pensione sociale - Computo ai fini della formazione del reddito complessivo dei coniugi - Ammissibilità - Reddito complessivo dei coniugi - Limite ex art. 26 della legge n. 153 del 1969 - Superamento - Pensione sociale - Diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485357-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere

La pensione di guerra, di cui sia titolare il coniuge del soggetto richiedente la pensione sociale, va considerata ai fini della formazione del reddito complessivo dei coniugi, stabilito dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (come successivamente modificato) e periodicamente aggiornato, il superamento del quale esclude, ai sensi della stessa norma, il diritto alla pensione sociale, che presuppone, fra gli altri requisiti, la sussistenza di uno stato di bisogno del richiedente. Detta computabilità, la quale non implica violazione di precetti costituzionali, non trova ostacolo né nella natura risarcitoria della pensione di guerra e nella mancanza di esplicita previsione legislativa analoga a quella che vieta il cumulo di pensione di guerra e pensione sociale, né nella previsione dell'art. 3 del D.L. n. 528 del 1984 (convertito con legge n. 733 del 1984), che esclude la computabilità della pensione di guerra (come della stessa pensione sociale e di altre prestazioni previdenziali) ai fini dell'accesso a benefici contributivi e ad assegni, indennità o prestazioni socio-sanitarie, né, infine, nella previsione dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge n. 361 del 1991), atteso (a quest'ultimo riguardo) che l'irrilevanza (delle somme corrisposte a titolo - fra l'altro - di pensione di guerra) prevista da tale norma è espressamente esclusa, dal secondo comma dello stesso art. 77, con riferimento alla pensione sociale.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 28, DPR 23/12/1978 num. 915 art. 77 CORTE COST., Decreto Legge 29/08/1984 num. 528 art. 3, Legge 31/10/1984 num. 733, Legge 08/08/1991 num. 261 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)