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Sez. L, Sentenza n. 13218 del 26/11/1999 (Rv. 531545 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Percezione della pensione di guerra da parte del richiedente la pensione sociale - Rilevanza ai fini della formazione del reddito del richiedente medesimo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531545-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

La pensione di guerra di cui sia titolare il richiedente la pensione sociale, costituendo una prestazione di natura vitalizia finalizzata all'apporto di mezzi finanziari necessari ai bisogni vitali propri non solo di chi la percepisce ma anche del coniuge e dei figli, va considerata al fine della formazione del reddito complessivo del richiedente. Ne consegue che qualora la sua percezione comporti il superamento del limite reddituale previsto dalla legge il diritto alla pensione sociale è escluso; tale diritto, infatti, presuppone la sussistenza - fra gli altri requisiti - dello stato di bisogno di chi richiede la pensione sociale medesima.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)