Sez. 5, Sentenza n. 8630 del 30/05/2012 (Rv. 622812 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO | Infedeltà dell'intermediario fiscale accertata in sede penale - Conseguenze - Esonero del contribuente dal pagamento dell'imposta - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO
L'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1998 num. 322 art. 3 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)