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Sez. 5, Sentenza n. 8630 del 30/05/2012 (Rv. 622812 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO | Infedeltà dell'intermediario fiscale accertata in sede penale - Conseguenze - Esonero del contribuente dal pagamento dell'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622812-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO

L'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1998 num. 322 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)