Sez. 5, Sentenza n. 1198 del 23/01/2004 (Rv. 569610 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Art. 5 D. Lgs. n. 472 del 1997 - Elemento soggettivo delle violazioni tributarie - Nozione - Condizioni per la sussistenza - Fattispecie relativa a comportamento fraudolento del commercialista.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
In tema di sanzioni tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente (nella specie, per violazioni formali e sostanziali e per il mancato pagamento del tributo), ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 472 del 1997, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o con negligenza (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto l'impugnazione, proposta dall'Amministrazione finanziaria, contro la sentenza di merito che aveva mandato esente il contribuente dalle pene pecuniarie, in ragione del fatto che il suo commercialista, incaricato della tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti fiscali, non aveva mai presentato le dichiarazioni ai fini dell'IVA e delle II.DD., benché avesse sottoposte i modelli alla firma del contribuente, e aveva trattenuto il denaro ricevuto per i pagamenti, appropriandosene a proprio personale vantaggio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)