Sez. 1, Sentenza n. 5582 del 04/05/2000 (Rv. 536134 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Prova incombente sul richiedente - Oggetto - Tenore di vita in costanza di matrimonio - Rilevanza - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Il coniuge che afferma il proprio diritto all'assegno divorzile non deve provare la propria inadeguatezza ad un tenore di vita autonomo e dignitoso, bensì la propria inadeguatezza, per cause oggettive, a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; ne consegue che, ove sia provato che il livello socio - economico della coppia durante la vita comune fu assai modesto, non è sufficiente che l'istante provi il proprio stato di disoccupazione attraverso l'iscrizione alle liste di collocamento, essendo necessaria la prova dell'inesistenza assoluta di possibilità di lavoro, che, pur minime e occasionali, siano tali da garantire i limitati i mezzi idonei a conservare il modestissimo tenore di vita goduto in precedenza.
Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)