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Sez. 1, Sentenza n. 8183 del 28/07/1999 (Rv. 529054 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Presupposti - Natura e funzione - Onere della prova incombente sul richiedente - Tenore di vita in costanza del matrimonio - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529054-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il diritto all'assegno divorzile, per il suo carattere assistenziale, sorge solo quando vi è una situazione patrimoniale e di reddito tale da non consentire a chi lo richiede, di conservare un tenore di vita analogo a quello fruito durante il matrimonio; l'istante deve dimostrare il dato del passato e quindi la fascia socio-economica d'appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e il conseguente stile di vita adottato "manente matrimonio" e la situazione economica attuale, cioè la situazione di reddito e di patrimonio esistente al momento della domanda, tale da non consentire la conservazione di quel livello socio-economico goduto nel matrimonio, per l'impossibilità di procurarsi mezzi idonei a conservare il predetto tenore di vita per ragioni oggettive.

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)