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Sez. 3, Sentenza n. 8938 del 20/10/2011 Ud. (dep. 07/03/2012) Rv. 252747 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Presentazione alla dogana per lo sdoganamento - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252747-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Integra il delitto previsto dall'art. 517 cod. pen. la presentazione di prodotti o di merci in dogana con false o fallaci indicazioni di provenienza, posto che l'art. 4, co. 49, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (nella specie, entrata in vigore dopo la commissione del fatto) ha disposto in via interpretativa l'anticipazione del momento consumativo dell'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)