Sez. 3, Sentenza n. 23514 del 14/06/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234487 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Condotta - Messa in circolazione - Significato - Individuazione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'espressione "mette altrimenti in circolazione" comporta la configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen. a seguito di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la presentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)