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Sez. 3, Sentenza n. 3352 del 21/10/2004 Cc. (dep. 02/02/2005) Rv. 231110 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Art. 4, comma quarantanovesimo, legge n.350 del 2003 - Rapporto con l'art. 517 cod. pen.
Stato
decisa il 2004-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231110-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Con l'art. 4, comma quarantanove, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il legislatore ha inteso unicamente risolvere il contrasto interpretativo esistente in ordine al momento consumativo del reato di vendita di prodotti con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., precisando che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana, ma non ha in alcun modo inteso estendere anche la portata precettiva della disposizione citata.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)