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Sez. 1, Sentenza n. 9715 del 18/06/2003 (Rv. 564387 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o maggiorazione dell'indennità ex art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sull'ICI - Condizione - Avvenuta presentazione della denuncia o dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564387-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione di aree fabbricabili, la comparazione fra il valore determinato secondo il criterio di legge vigente ed il valore dello stesso bene in relazione all'imposta comunale sugli immobili è possibile solo se l'espropriato abbia presentato la dichiarazione di valore ai fini di detta imposta; in difetto di tale adempimento va infatti esclusa l'operatività del meccanismo correttivo, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'ICI, in relazione agli autonomi criteri di determinazione della indennità.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)