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Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 27/02/2003 (Rv. 560751 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o maggiorazione dell'indennità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992 - Ipotesi di omessa presentazione della denuncia o dichiarazione ai fini dell'I.C.I. - Applicabilità dell'art. 16 cit. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560751-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La disposizione dell'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992 (la quale prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) risponde al fine di introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione e non dell'evasione dell'imposta. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (neppure in via interpretativa) al caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I., e ciò va confermato anche dopo la sentenza n. 351/2000 - ribadita con ordinanza n. 539/2000 - della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)