Sez. T, Ordinanza n. 33353 del 20/12/2025 (Rv. 677382-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervenuta iscrizione ipotecaria - Impugnazione del precedente preavviso di iscrizione - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di contenzioso tributario, l'intervenuta iscrizione ipotecaria sostituisce il precedente preavviso, provocandone la caducazione d'ufficio, sicché, ove il contribuente abbia impugnato entrambi gli atti, l'impugnazione della comunicazione preventiva, sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, in quanto sostituita dalla successiva iscrizione di ipoteca, diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)