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Sez. U, Ordinanza n. 29686 del 10/11/2025 (Rv. 676617-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Finanziamento pubblico ex d.lgs. n. 185 del 2000 - Credito conseguente all’inadempimento delle obbligazioni del beneficiario - Preavviso di iscrizione ipotecaria - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676617-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Spetta alla giurisdizione ordinaria (e non a quella tributaria) la controversia relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove il credito non si fondi su una pretesa impositiva della P.A ma sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario di un finanziamento ex d.lgs. n.185 del 2000, trattandosi di domanda afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto

provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere la legittimità dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)