diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 3841 del 08/02/2023 (Rv. 667328 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Imposta di registro - Enunciazione - Finanziamento soci menzionato in delibera assembleare di aumento del capitale sociale - Identità di parti tra atto enunciante (verbale) e atto enunciato (finanziamento) - Sussistenza del requisito - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667328-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

In tema di imposta di registro, il finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale integra il requisito soggettivo previsto dall'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, contenendo l'indicazione della partecipazione dei soggetti intervenuti in assemblea, coincidenti con quelli che hanno concluso il finanziamento.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)