Sez. T, Ordinanza n. 17920 del 04/06/2026 (Rv. 679417-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Imposta di registro - Enunciazione - Successione nella titolarità del rapporto - Identità di parti tra atto enunciante ed atto enunciato - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
In tema di imposta di registro, la successione nella titolarità del rapporto non comporta il venir meno dell'identità delle parti tra atto enunciante ed atto enunciato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sussistenza del requisito dell'identità delle parti nell'ipotesi di un atto di scissione di società, quale atto enunciante, sottoscritto dal socio amministratore unico, con contestuale cessione alla società di nuova costituzione di un credito vantato dal medesimo socio in virtù di finanziamento alla società scissa, da considerarsi atto enunciato, posto che la nozione di parte a fini fiscali non coincide con quella civilistica, essendo sufficiente che nell'atto enunciante siano coinvolti o intervengano, anche con una veste diversa rispetto a quella di parte contrattuale, gli autori dell'atto enunciato, da ritenersi pertanto "parti" ai fini fiscali, ossia la società scissa, quella di nuova costituzione e la persona fisica, socia di entrambi gli enti, intervenuta sia nella scissione sia nell'atto di finanziamento oggetto di cessione).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)