Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24159 del 28/12/2012 (Rv. 624627 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | CERTALEX - Indennità di mobilità - Decorrenza - Differimento al termine del periodo di preavviso - Presupposti - Effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, comma 12, della legge n. 223 del 1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, all'art. 73 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. nella legge n. 1155 del 1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore; ne consegue che l'istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 12 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)