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Sez. L - , Sentenza n. 7521 del 23/03/2017 (Rv. 643572 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Decadenza prevista per l'indennità di disoccupazione - Applicabilità - Irregolarità del rapporto di lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643572-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione avente fonte nella legge, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all’Istituto previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare (cd. in nero) e se la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 221 art. 7 com. 12, Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 1, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)