Sez. L, Sentenza n. 9483 del 19/12/1987 (Rv. 456587 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORAZIONE NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATA DALLA TARIFFA DEI PREMI - INQUADRAMENTO TARIFFARIO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORAZIONE NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATA DALLA TARIFFA DEI PREMI - INQUADRAMENTO TARIFFARIO - CRITERI.*
In tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'inquadramento tariffario di una lavorazione non espressamente contemplata dalla tariffa dei premi esige, anzitutto, la Determinazione - ai sensi degli artt. 40, terzo comma, e 39, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del paragrafo 1 del d.m. 10 dicembre 1971 - del rischio medio nazionale della lavorazione stessa, non essendo stata tale valutazione compiuta in via preventiva ed autentica, dal provvedimento amministrativo. Dopo l'accertamento di tale dato, occorre individuare, attraverso l'analisi tecnica (alla stregua del paragrafo 5 del citato d.m.) delle operazioni elementari che compongono la lavorazione non tariffata, la voce di tariffa corrispondente o più vicina al suindicato rischio medio nazionale, nel senso che, tra le diverse lavorazioni tariffate cui le citate operazioni elementari possono essere ricondotte, è da scegliere quella il cui tasso di rischio è coincidente o (più) prossimo al rischio medio nazionale, ancorché tale voce tariffaria sia relativa a lavorazione di cui quella non tariffata costituisca solo una fase. (V 2675/85, mass n 440464; (V 5049/84, mass n 436869).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM 10/12/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)