Sez. L, Sentenza n. 5049 del 09/10/1984 (Rv. 436869 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORAZIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE NELLA TARIFFA DEI PREMI - INCLUSIONE NELLE VOCI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STESSA - ACCERTAMENTI NECESSARI - RISCHIO MEDIO NAZIONALE PER LE IMPRESE ESERCENTI LE MEDESIME LAVORAZIONI - VALUTAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORAZIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE NELLA TARIFFA DEI PREMI - INCLUSIONE NELLE VOCI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STESSA - ACCERTAMENTI NECESSARI - RISCHIO MEDIO NAZIONALE PER LE IMPRESE ESERCENTI LE MEDESIME LAVORAZIONI - VALUTAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
In tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - premesso che, ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi, deve tenersi conto delle lavorazioni anziché del relativo prodotto - la specifica "analisi tecnica", che, alla stregua del paragrafo 5 delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi approvate con d.m. 10 dicembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è necessaria affinché una lavorazione assicurata - non espressamente prevista dalla tariffa - sia inquadrata in una delle voci di classificazione della tariffa stessa, con conseguente adozione del relativo tasso, dev'essere svolta con imprescindibile valutazione del rischio proprio della lavorazione, atteso che tale valutazione, stante l'anzidetto difetto di espressa previsione, non è stato compiuto a priori, ed in via "autentica", attraverso il provvedimento amministrativo. E detto rischio non va accertato in modo generico ma - in coerente e logica attuazione del terzo comma dell'art. 40 citato - tenendo conto, attraverso ogni opportuna indagine tecnica, del rischio medio nazionale effettivamente riscontrabile nelle imprese che eseguono lo stesso tipo di lavorazione che dev'essere considerata (nella specie, costruzione di ruote per autoveicoli). (V 1106/82, mass n 418985).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM 10/12/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)