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Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995 Ud. (dep. 18/10/1995) Rv. 202271 - 01

Stupefacenti - In genere | Cessione - Fatto di lieve entità - Confiscabilità delle somme ricavate dalla vendita - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202271-01

Stupefacenti - In genere

Lo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità è espressamente escluso dal campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994 n. 501, che ha introdotto l'art. 12 "sexies" D.L. 8 giugno 1992 n. 356, alla cui stregua "è sempre disposta la confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza..." anche per il caso di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine a talune figure di reato tra le quali quella prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, eccettuata, tuttavia, la fattispecie prevista dal comma quinto, riguardante, appunto, i fatti di lieve entità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)