Sez. 1, Sentenza n. 6240 del 23/10/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218287 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca - Somme ricavate dalla cessione di sostanza stupefacente - Ammissibilità - Esclusione - Restituzione all'autore della cessione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In caso di applicazione di pena concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la somma costituente il ricavato della cessione di sostanza stupefacente non è suscettibile di confisca, non essendo configurabile una delle ipotesi di cui all'art. 240 n. 2 cod. pen., né può costituire oggetto di restituzione in favore di chi ne è stato l'autore, in quanto costui è privo di un interesse giuridicamente tutelato a conseguirla, data la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto negoziale dal quale esso trae fondamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)