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Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 13/03/1996 (Rv. 496339 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO | Dipendente dello Stato - Cessazione dal servizio in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo sistema tributario (1 gennaio 1974) - Indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. - Pagamenti successivi al 1 gennaio 1974 - Imposta di ricchezza mobile e complementare - Applicabilità - Disciplina ex legge n. 482 del 1985 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496339-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO

In forza delle norme transitorie degli artt. 83 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 100 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, le ritenute operate dall'ENPAS sull'indennità di buonuscita erogata al dipendente dello Stato cessato dal servizio in epoca anteriore alla data dell'entrata in vigore del nuovo sistema tributario (1 gennaio 1974), restano assoggettate per intero e, quindi, anche sui pagamenti successivi a tale data, all'imposta di ricchezza mobile e complementare secondo le disposizioni degli artt. 89 e 140 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, quali risultano a seguito della sentenza 11 novembre 1987 n. 400 della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato illegittimi i commi ultimi, risultando inapplicabili ad esse le norme della legge 26 settembre 1985 n. 482.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 89 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 100, Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)