Sez. 1, Sentenza n. 4092 del 08/11/1976 (Rv. 382752 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - ESENZIONE FISCALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - APPLICABILITA ALL'ESERCIZIO DI UN RISTORANTE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - ESENZIONE FISCALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - APPLICABILITA ALL'ESERCIZIO DI UN RISTORANTE.*
Ove sussista in concreto il requisito indispensabile perche possa configurarsi l'Esercizio di un ristorante, e cioe un'organizzazione di mezzi e di mano d'opera per approntare le pietanze da somministrare agli avventori e per sopperire alle esigenze connesse alla consumazione dei pasti da parte della clientela, la relativa impresa non ha carattere commerciale, e cioe di cambio, ma deve essere qualificata come produttiva di servizi. Ad essa e pertanto applicabile l'agevolazione fiscale prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957 n 635 che esenta da ogni tributo diretto sul reddito, per il periodo di dieci anni, dall'inizio della loro attivita, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi, nelle localita economicamente depresse, sui territori dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. (V 2089/76, mass n 380911).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)