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Sez. 1, Sentenza n. 1956 del 27/04/1978 (Rv. 391323 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - ESENZIONE FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - APPLICABILITA AD IMPRESA DI AUTOTRASPORTI DI MERCI.*
Stato
decisa il 1978-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391323-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - ESENZIONE FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - APPLICABILITA AD IMPRESA DI AUTOTRASPORTI DI MERCI.*

L'esenzione decennale dalle imposte dirette sui redditi, ai sensi e sotto il vigore dell'art 8 della legge 29 luglio 1957 n 635, per le nuove attivita industriali che vengano a sorgere in zone considerate come depresse, opera senza possibilita di distinzione fra imprese produttrici di beni ed imprese produttrici di servizi, e, pertanto, nel concorso degli altri requisiti previsti dalla citata legge, e applicabile anche ad un'impresa di autotrasporti di merci. (Conf 4092/76, mass n 382752; (Conf 2985/76, mass n 381754; (Conf 166/75, mass n 373342).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 13/06/1961 num. 526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)