Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 08/06/1976 (Rv. 380911 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE - ESENZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - AZIENDE DI RISTORANTE - NATURA ARTIGIANA O INDUSTRIALE - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE - ESENZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - AZIENDE DI RISTORANTE - NATURA ARTIGIANA O INDUSTRIALE - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - LIMITI.*
L'esenzione fiscale prevista dall'art 8 della legge n 635 del 1957 a favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole industrie che vengano a costituirsi nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale non puo essere negata a un'azienda di ristorante, a meno che non risulti che essa abbia natura commerciale, e cioe si limiti a vendere al pubblico alimenti o pietanze gia confezionati altrove e pronti per l'uso nel luogo del consumo (spaccio di generi alimentari): nella sua normale accezione, infatti, l'Esercizio di ristorante, in cui viene servito al pubblico l'Opus risultante dalla trasformazione della materia prima (derrate) in prodotto finito e pronto per il consumo (vivande), si inquadra, a seconda delle sue dimensioni, nell'attivita artigiana o in quella industriale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)