Sez. U, Sentenza n. 404 del 05/06/2000 (Rv. 537229 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. | Attività della P.A. esecutiva di un provvedimento amministrativo ancorché viziato - Tutela possessoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A.
La tutela possessoria contro la P.A. è inammissibile in relazione ai comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi, ancorché viziati, giacché i provvedimenti di reintegrazione e di manutenzione del possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dell'art. 4 legge n. 2248 all. E del 1865. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda possessoria proposta dal proprietario dell'area adiacente ad una strada comunale, atteso che i lavori di sistemazione della suddetta strada, che, secondo il privato, avrebbero recato turbativa al possesso dell'area ad essa adiacente, erano stati compiuti in esecuzione di specifica delibera consiliare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)