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Sez. 1, Sentenza n. 11417 del 12/11/1998 (Rv. 520644 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. | Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520644-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A.

È inammissibile qualsivoglia forma di tutela possessoria nei confronti della P.A. con riferimento all'esecuzione di atti amministrativi ancorché viziati, poiché i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione nel possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito, per il giudice ordinario, "in subiecta materia", dal comma secondo dell'art. 4 della legge 2248/1865. La tutela possessoria è, per converso, ammissibile nella ipotesi in cui l'attività dell'amministrazione non sia riconducibile al suo potere autoritativo per radicale mancanza dello stesso, ovvero perché l'atto si ricollega ad attività di diritto privato o meramente materiale, o risulta, ancora, giuridicamente inesistente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)