Sez. U, Sentenza n. 1811 del 23/05/1969 (Rv. 340897 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - INPS - ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - LICENZIAMENTO - CONTROVERSIA SULLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO IN RELAZIONE ALLA LEGGE N.604 DEL 1966 - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - INPS - ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - LICENZIAMENTO - CONTROVERSIA SULLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO IN RELAZIONE ALLA LEGGE N.604 DEL 1966 - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
La pretesa di un dipendente di un ente pubblico non economico (nella specie, istituto nazionale della previdenza sociale), il quale, essendo stato assunto con un contratto a tempo indeterminato, deduca, invocando la nuova disciplina sostanziale stabilita dalla legge 15 luglio 1966, n.604, la illegittimita o l'inefficacia dell'intimatogli licenziamento in quanto mancante del presupposto della giusta causa o del giustificato motivo, appartiene alla Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)