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Sez. U, Sentenza n. 2702 del 22/08/1972 (Rv. 360352 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE - RAPPORTI D'IMPIEGO CON ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - LEGGE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360352-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE - RAPPORTI D'IMPIEGO CON ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - LEGGE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITA.*

La legge 15 luglio 1966, n 604 non si applica ai rapporti d'impiego e di lavoro intercorrenti con un ente pubblico non economico (nella specie, una scuola-convitto per infermiere, costituita dalla Croce rossa italiana ai sensi degli artt 130 tu 27 luglio 1934, n 1265, e 1 della legge 29 ottobre 1954, n 1046), in quanto nell'art 6 di detta legge (che devolve alla cognizione del pretore le controversie derivanti dalla sua applicazione) non puo ravvisarsi una deroga ai principi generali in materia di delimitazione della giurisdizione ed alla ripartizione di questa fra l'autorita giudiziaria ordinaria e quella amministrativa. (V 1578'70, mass n 347469; 1811'69, mass nn 340897 e 340898).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)