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Sez. 5, Sentenza n. 7588 del 26/01/2011 Ud. (dep. 28/02/2011) Rv. 249715 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta per distrazione - Previa disponibilità, da parte del fallito, dei beni dell'impresa - Accertamento - Necessità - Presunzione di attendibilità dei libri contabili - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249715-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ.; infatti, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)