Sez. 5 - , Sentenza n. 55805 del 03/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274621 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Disponibilità da parte del fallito dei beni dell'impresa - Accertamento - Presunzione di attendibilità delle scritture contabili - Sufficienza - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca attendibilità, sicchè il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva congruamente motivato sull'inattendibilità di singole annotazioni contabili, nonostante le altre fossero risultate attendibili).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)