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Sez. 5, Sentenza n. 52219 del 30/10/2014 Ud. (dep. 16/12/2014) Rv. 262197 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta per distrazione - Disponibilità da parte del fallito dei beni dell'impresa - Accertamento - Presunzione di attendibilità delle scritture contabili - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262197-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)