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Sez. 1, Sentenza n. 1295 del 07/02/1991 (Rv. 470829 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere. | Rimessa su conto corrente bancario scoperto mediante girata di titoli - Estinzione dello scoperto - Momento rilevante - Pagamento dei titoli.
Stato
decisa il 1991-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470829-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere.

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse, sul conto corrente bancario scoperto e non assistito da apertura di credito, effettuate dal fallimento mediante girata di titoli di credito, il momento della estinzione di detto scoperto, anche quando la banca consenta l'immediata disponibilità delle somme portate da detti titoli, è segnato non dalla "datio" dei titoli medesimi, ma dalla riscossione del denaro pagato dai debitori cartolari, alla stregua dei cosiddetti "saldi per valuta".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1856, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)