Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 28/02/2007 (Rv. 594998 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse del fallito in un conto corrente bancario - Revocabilità - Accertamento - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, per determinare la revocabilità delle rimesse del fallito in un conto corrente bancario, il criterio cui fare riferimento è quello della disponibilità sul conto da parte del correntista al momento della rimessa, che non coincide necessariamente nè con il saldo per valuta, nè con quello contabile delle operazioni risultanti dall'estratto conto. A tal fine, quando nel periodo considerato emergano solo operazioni di rimesse di titoli all'ordine o di carte commerciali, può legittimamente presumersi la coincidenza del saldo disponibile con il saldo per valuta, salva la prova da parte della banca dell'anteriorità del pagamento da parte del terzo rispetto alla valuta, o comunque dell'anteriore disponibilità da parte del cliente; quando, invece, nel periodo considerato emergano solo operazioni implicanti disponibilità immediata da parte del correntista, il dato contabile coincide con quello di disponibilità; quando, infine, nel suddetto periodo appaiano sul conto sia operazioni su titoli, sia movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell'operazione (prelievi o versamenti in contanti, emissione di assegni da parte del correntista), il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo un'interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)