Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 22/03/1994 (Rv. 485854 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Imprenditore poi fallito - Rimesse effettuate sul conto corrente bancario nel periodo "sospetto" - Revocatoria - Ammissibilità - Condizione - Funzione della rimessa - Solutoria o ripristinatoria della provvista - Accertamento - Criteri.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Le rimesse effettuate dall'imprenditore, poi fallito (o da un terzo), sul proprio conto corrente bancario nel periodo "sospetto" di cui all'art. 67, comma secondo, legge fall. sono suscettibili di azione revocatoria fallimentare soltanto se, all'atto della rimessa, il conto risulti "scoperto" (intendendosi tale sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo passivo, sia il conto scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista). All'indicato fine, dovendosi verificare se la rimessa abbia funzione "solutoria" (lesiva della "par condicio creditorum") ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista, la "copertura" o meno del conto va accertata con riferimento al "saldo disponibile", da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni, non già con riferimento esclusivo al "saldo contabile" - che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico -, né al "saldo per valuta" - che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi -. Sul piano probatorio, tuttavia, non risultando dall'estratto conto l'effettivo saldo disponibile, elementi presuntivi di prova possono desumersi sia dalla data di registrazione in conto delle operazioni - limitatamente a quelle "in avere" del correntista, costituite da versamenti e bonifici in contanti, nonché ai prelevamenti in contanti o a mezzo assegni -, sia dai dati ordinati "per valuta" - limitatamente ai versamenti in conto di titoli di credito, dovendosi presumere che l'incasso sia avvenuto, quanto meno, alla data della valuta, salva la possibilità, per la banca, di provare che sia avvenuto anteriormente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)