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Sez. 5, Sentenza n. 2912 del 13/02/2015 (Rv. 634363 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Cittadini italiani residenti all'estero - Attività prestata in Svizzera - Alle dipendenze di Ferrovie dello Stato e poi Trenitalia s.p.a. - Assoggettabilità ad IRPEF - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634363-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

I redditi da lavoro dipendente prestato in Svizzera da cittadini italiani, iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE), dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato (successivamente Trenitalia s.p.a.), sono soggetti ad IRPEF in Italia, in virtù dell'art. 19 della Convenzione italo-svizzera, ratificata e resa esecutiva con legge 23 dicembre 1978, n. 943, atteso che la norma pattizia, prevalendo sulle disposizioni di diritto internazionale interno di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, individua alcune "remunerazioni" che restano imponibili, in regime di reciprocità, nello Stato da dove provengono, se pagate da uno degli Stati contraenti o anche da enti autonomi di diritto pubblico, fra cui sono specificamente indicate le Ferrovie dello Stato, successivamente trasformatesi in Trenitalia s.p.a., senza che tale modifica possa incidere sul regime fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3 lett. C, Legge 23/12/1978 num. 943 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 943 art. 15, Legge 23/12/1978 num. 943 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)