Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 19/05/1976 (Rv. 380570 - 01)
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE - RICONDUCIBILITA ALLO SCHEMA DELLA DONAZIONE - LIMITI - ELARGIZIONE DIRETTA ANCHE AL SODDISFACIMENTO DI PRESTAZIONI RICEVUTE - DUPLICITA DI NEGOZI - DATIO IN SOLUTUM E DONAZIONE - ESCLUSIONE - NEGOZIO MISTO - CONFIGURABILITA - FORMA - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE - RICONDUCIBILITA ALLO SCHEMA DELLA DONAZIONE - LIMITI - ELARGIZIONE DIRETTA ANCHE AL SODDISFACIMENTO DI PRESTAZIONI RICEVUTE - DUPLICITA DI NEGOZI - DATIO IN SOLUTUM E DONAZIONE - ESCLUSIONE - NEGOZIO MISTO - CONFIGURABILITA - FORMA - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Come risulta dalla coordinazione delle norme contenute negli articoli 769 e 770 cod civ, e riconducibile allo schema della donazione anche la cosiddetta donazione remuneratoria, nella quale l'atto di liberalita e determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge ne tenuto per l'uso o per il costume sociale. Per altro, ove la elargizione sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non ricevono sostanza due negozi distinti, da identificarli, l'uno, in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che figura donataria e, l'altro, in una donazione, il cui oggetto sarebbe costituito dalla eccedenza rispetto al valore indicato. In tale ipotesi, invece, si e in presenza di un unico negozio, caratterizzato da una commissione causale, sollecitato da motivi molteplici, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita, con la conseguenza che la regolamentazione del rapporto obbedisce al criterio della prevalenza; sicche, e da ritenere la figura della donazione remuneratoria, che esige la Forma solenne richiesta per le donazioni tipiche, quando si dimostri la prevalenza dello animus donandi e, in contrario, un negozio semplice a titolo oneroso, il quale richiede, per il trasferimento di beni immobili, l'atto scritto anche non pubblico, ad substantiam, allorche il fine remuneratorio assorba l'animus donandi. (Conf 1398/57, mass n 880550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 770
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)