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Sez. 2, Sentenza n. 13555 del 04/12/1999 (Rv. 531834 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Accertamento della comproprietà di un locale, annesso da un condomino al suo appartamento - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Sussistenza - Conseguenze - Confessione di un condomino - Efficacia probatoria - Libero apprezzamento del giudice per tutte le parti - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531834-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

La domanda di un condomino volta ad accertare la proprietà condominiale di un locale, trasformato da altro condomino e da quest'ultimo annesso al proprio appartamento, contenente la richiesta di demolizione delle opere su di esso eseguite, determina un litisconsorzio necessario tra tutti i condomini del predetto locale, essendo unico e inscindibile il rapporto dedotto in giudizio. Ciò comporta tra l'altro che le dichiarazioni rese da uno di essi in sede di interrogatorio formale sono liberamente apprezzabili dal giudice del merito, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., non potendo esse assumere il valore di prova legale a sfavore degli altri per l'impossibilità di estendere alla parte non confidente la forza vincolante della confessione, mentre d'altro canto è inconcepibile che uno stesso fatto possa esser accertato positivamente per una delle parti e negativamente per un'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)