Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 03/04/1998 (Rv. 514191 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Constatazione amichevole del sinistro - Valore probatorio - Confessione per il suo autore - Limiti - Nei confronti dell'assicuratore - Libero apprezzamento del giudice - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
La domanda risarcitoria, che il danneggiato proponga nei confronti del conducente del veicolo investitore e dell'assicuratore dell'auto da questi condotta, può, alla fine, risultare accolta soltanto nei confronti del primo e non del secondo, perché la constatazione amichevole, redatta ai sensi dell'art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, ha valore probatorio di confessione solo nei riguardi dell'autore, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice del merito per altre parti del giudizio, siano o no condebitori solidali, come si desume dall'art. 2733, ultimo comma, cod. civ. nel caso di litisconsorzio necessario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)