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Sez. 6, Sentenza n. 3 del 10/07/1996 Ud. (dep. 08/01/1997) Rv. 206503 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione della sospensione al risarcimento del danno nell'ipotesi di condanna generica - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206503-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, deve ritenersi illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 cod. pen., la subordinazione della sospensione predetta al risarcimento del danno nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno medesimo, giacché la disposizione predetta attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia direttamente proceduto alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)