Sez. 2, Sentenza n. 6957 del 13/05/1998 Ud. (dep. 10/06/1998) Rv. 211105 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione della sospensione al risarcimento del danno - Nel caso di condanna generica - Illegittimità - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato, l'art. 165 cod. pen. si ispira ai principi di legalità e tassatività e pertanto la subordinazione può essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talché non si può ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza una ulteriore pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)