Sez. 1, Sentenza n. 650 del 30/11/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162300 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - GIOCATTOLI PIRICI - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - GIOCATTOLI PIRICI - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
Anche i giocattoli pirici vanno ricompresi tra gli esplosivi di ogni genere e, quindi, sottoposti alla disciplina della legge n. 895 del 1967, della quale la lettera e la ratio non consentono di attribuire alcun rilievo, per la configurazione dei reati ivi previsti, alla quantità e alla qualità dell'esplosivo stesso. Infatti, tali elementi possono assumere rilievo solo sul piano della pena, ai fini dell'applicazione della speciale attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 5 della legge indicata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)