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Sez. 1, Sentenza n. 3277 del 29/09/1987 Ud. (dep. 14/03/1988) Rv. 177856 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE, COMMERCIO E DETENZIONE ABUSIVA DI ESPLOSIVI - DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. OPERATA DA LEGGI SPECIALI - LIMITAZIONE ALLE CONDOTTE AVENTI PER OGGETTO GLI ESPLOSIVI DOTATI DI CARATTERISTICHE CHE LI ASSIMILINO ALLE ARMI DA GUERRA - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA GENERALE AGLI ESPLOSIVI NON ASSIMILABILI ALLE ARMI DA GUERRA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177856-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE, COMMERCIO E DETENZIONE ABUSIVA DI ESPLOSIVI - DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. OPERATA DA LEGGI SPECIALI - LIMITAZIONE ALLE CONDOTTE AVENTI PER OGGETTO GLI ESPLOSIVI DOTATI DI CARATTERISTICHE CHE LI ASSIMILINO ALLE ARMI DA GUERRA - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA GENERALE AGLI ESPLOSIVI NON ASSIMILABILI ALLE ARMI DA GUERRA - FATTISPECIE.*

La deroga alla normativa generale di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen. sulla fabbricazione, sul commercio e sulla detenzione di esplosivo è limitata alle sole condotte aventi per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche tali che li assimilano alle armi, e specificatamente, alle armi da guerra, per cui il loro uso possa cagionare la morte o, comunque, offesa alla vita o alla incolumità personale. Ne consegue che per le condotte diverse - aventi ad oggetto quei prodotti esplosivi che di tale potenzialità e destinazione siano sprovvisti - si applica la normativa generale che tali condotte qualifica come reati contravvenzionali. (nella fattispecie è stato ritenuto che detenere nella propria abitazione e porre in vendita, senza autorizzazione, "botti" del tipo "raudi" e botti con fischio, integrano rispettivamente la fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen. e non quella di cui agli artt. 9 e 10 legge n. 497 del 1974). (V mass n 159077; (V mass n 160054; (V mass n 162300; (V mass n 163531; (V mass n 173562; (V mass n 174338; (Conf mass n 173975; (Conf mass n 176671; (contra 2481/87, ric damato, del 4 novembre 1987, in corso di massimazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 3, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 11, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)